IL RETTORE 
 
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,
emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche
e integrazioni; 
  Vista  la  proposta  di  modifica  agli  articoli   dello   statuto
dell'Universita' Cattolica del Sacro Cuore concernenti il Policlinico
universitario «A. Gemelli», formulata dal Senato Accademico integrato
nell'adunanza del 9 marzo 2015; 
  Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio  di  amministrazione,
nell'adunanza del 15 aprile 2015; 
  Vista la nota rettorale del 14 maggio 2015, prot. n. 4842,  con  la
quale   e'   stata   inoltrata    al    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  (M.I.U.R.),  per  il  prescritto
controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6  della  legge
n. 168/1989, la documentazione relativa alla sopra  citata  proposta,
pervenuta al M.I.U.R. in data 25 maggio 2015; 
  Considerato che non sono pervenuti rilievi da  parte  del  M.I.U.R.
circa la proposta di modifica in argomento, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nello Statuto  dell'Universita'  Cattolica  del  Sacro  Cuore,  gli
articoli 1, 3, 10, 17, 18, 21, 23, 37 e 61 sono riformulati  come  di
seguito indicato: 
 
                               «Art. 1 
                        Carattere e finalita' 
 
  1. L'Universita' Cattolica del Sacro Cuore, di  seguito  denominata
Universita' Cattolica,  fondata  dall'Istituto  Giuseppe  Toniolo  di
studi superiori, ente morale riconosciuto con regio decreto 24 giugno
1920,  n.  1044,  e'  stata,  su  iniziativa  del   detto   Istituto,
canonicamente  eretta  con  decreto  della  Sacra  Congregazione  dei
Seminari e delle Universita' degli Studi del 25 dicembre 1920, ed  e'
stata giuridicamente riconosciuta con regio decreto 2  ottobre  1924,
n.  1661,  quale  Universita'  libera.  L'Universita'  Cattolica   e'
universita' non  statale,  persona  giuridica  di  diritto  pubblico,
secondo le leggi vigenti. 
  2.  L'Universita'  Cattolica  e'  una  comunita'   accademica   che
contribuisce allo sviluppo degli studi, della ricerca  scientifica  e
alla preparazione dei giovani alla  ricerca,  all'insegnamento,  agli
uffici pubblici e privati e alle  professioni  libere.  L'Universita'
Cattolica adempie a tali compiti attraverso  un'istruzione  superiore
adeguata e una educazione informata ai  principi  del  cristianesimo,
nel rispetto dell'autonomia propria  di  ogni  forma  del  sapere,  e
secondo una concezione della scienza posta al servizio della  persona
umana e della convivenza  civile,  conformemente  ai  principi  della
dottrina cattolica  e  in  coerenza  con  la  natura  universale  del
cattolicesimo e con le sue alte e specifiche esigenze di liberta'. 
  3. L'Universita' Cattolica, secondo lo spirito dei suoi  fondatori,
fa  proprio  l'obiettivo  di  assicurare  una  presenza   nel   mondo
universitario e  culturale  di  persone  impegnate  ad  affrontare  e
risolvere, alla luce del messaggio cristiano e dei principi morali, i
problemi della societa' e della cultura. 
  4.  L'Universita'  Cattolica,  nel   perseguire   i   propri   fini
istituzionali,  si  avvale  dell'autonomia  che  le  e'  riconosciuta
dall'art. 33 della Costituzione, nel rispetto dei principi  contenuti
negli accordi intercorsi tra la Repubblica italiana e la Santa Sede e
nella legislazione vigente. 
  5. L'Universita' Cattolica, per il perseguimento di scopi  coerenti
con i propri fini istituzionali, puo'  costituire  o  partecipare  ad
altri enti, istituzioni, societa', consorzi e  altre  organizzazioni,
la  cui  gestione  sia  improntata  ai  principi  della  trasparenza,
dell'equilibrio e dell'autonomia economico-finanziaria. 
 
                               Art. 3 
                          Strutture e sedi 
 
  1. L'Universita'  Cattolica  realizza  i  suoi  fini  istituzionali
attraverso le proprie  strutture  didattiche,  di  ricerca,  di  alta
specializzazione e amministrative, nonche' attraverso il  Policlinico
universitario  «A.  Gemelli»,  e  altre   strutture   di   assistenza
sanitaria, sulla base di appositi accordi e convenzioni. 
  2. L'Universita' Cattolica programma e organizza l'attivita'  delle
proprie strutture secondo  criteri  di  efficacia  e  di  efficienza,
assicurando   la   partecipazione   e   la    valorizzazione    delle
professionalita' del personale docente, amministrativo e tecnico,  in
base alle rispettive competenze e responsabilita'. 
  3. L'Universita' Cattolica ha sede in Milano e  svolge  la  propria
attivita' altresi' nelle sedi di Brescia, Piacenza e Roma, nonche' in
altre sedi individuate dal Consiglio di amministrazione,  sentito  il
Senato accademico, nel quadro dei programmi di sviluppo dell'Ateneo. 
 
                               Art. 10 
                  Principi comuni di comportamento 
 
  1. L'Universita' Cattolica e' una comunita' di  docenti,  studenti,
personale  amministrativo  e  tecnico,  improntata  al  rispetto  dei
diritti  fondamentali  dell'uomo  e  delle   liberta'   personali   e
collettive, nonche' ai principi della solidarieta'. 
  2. I docenti, il personale amministrativo, tecnico e  gli  studenti
concorrono a mantenere e rafforzare l'unita' e l'identita'  cattolica
dell'Universita' e contribuiscono al suo  funzionamento,  secondo  le
rispettive competenze e  responsabilita',  sulla  base  dei  seguenti
principi comuni di comportamento: 
  a) rigoroso adempimento  dei  doveri  accademici  e  collaborazione
nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  anche  ai   fini   di
un'equilibrata distribuzione del carico didattico; 
  b)  cooperazione  nell'attivita'   scientifica,   con   particolare
riguardo alla circolazione  delle  informazioni,  alla  conoscenza  e
all'utilizzo  delle  relazioni  instaurate  con  altre   Universita',
istituti  o  centri  di   ricerca   nazionali   o   stranieri   anche
extra-accademici; 
  c) particolare dedizione nell'assistenza  al  malato  in  cura  nel
Policlinico universitario «A.  Gemelli»,  e  in  altre  strutture  di
assistenza sanitaria, sulla base di appositi accordi e convenzioni; 
  d) concorso al piu' efficiente impiego delle risorse  e  alla  piu'
efficace erogazione dei servizi forniti dall'Universita' Cattolica; 
  e) rispetto dei luoghi,  delle  strutture  e  dei  beni  in  genere
destinati dall'Ateneo all'attivita'  didattica  e  di  ricerca  e  ai
servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro; 
  f)  collaborazione  alla  promozione  e   alla   realizzazione   di
iniziative  di  interesse  e  di  utilita'   comune   all'istituzione
universitaria  e  di  quelle  atte  a  diffondere  i   valori   della
sussidiarieta', della responsabilita' e della solidarieta'. 
  2.bis  I  docenti,  il  personale  amministrativo,  tecnico  e  gli
studenti sono tenuti al rispetto dei principi  e  dei  contenuti  del
Codice etico dell'Universita' Cattolica. 
  3. I docenti, il personale amministrativo  e  tecnico  sono  tenuti
altresi' al rispetto dei principi  e  dei  contenuti  del  codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni previsto
dalle norme vigenti. 
 
                               Art. 17 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
  1. Spettano al Consiglio di amministrazione  i  piu'  ampi  poteri,
tanto di ordinaria quanto di straordinaria  amministrazione,  per  il
governo dell'Universita' Cattolica. In  ogni  caso  il  Consiglio  di
amministrazione   delibera   gli   atti   fondamentali   di   governo
dell'Universita' Cattolica, al fine di assicurarne  e  garantirne  il
perseguimento dei fini istituzionali. 
  2. Compete al Consiglio di amministrazione deliberare: 
  a) lo statuto e  le  modifiche  relative  su  proposta  del  Senato
accademico integrato, sentiti i consigli di facolta' interessati  per
le materie relative all'ordinamento didattico; 
  b) il regolamento generale di Ateneo e  le  modifiche  relative  su
proposta del Senato accademico; 
  c) il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e  la
contabilita'; 
  d) il  Codice  etico  dell'Universita'  Cattolica  e  le  modifiche
relative su proposta del Senato accademico. 
  3.  In  particolare  spetta   al   Consiglio   di   amministrazione
deliberare: 
  a) la nomina del Rettore; 
  b) i programmi di sviluppo; 
  c)   il   bilancio   preventivo   e   il   rendiconto    consuntivo
dell'Universita' Cattolica; 
  d) la determinazione delle modalita' di ammissione degli studenti; 
  e) la nomina del Direttore amministrativo; 
  f) l'istituzione di nuove sedi e l'attivazione  e  la  soppressione
delle strutture didattiche e  dei  relativi  corsi  di  laurea  e  di
diploma; 
  g) la costituzione o la partecipazione ad altri enti,  istituzioni,
societa', consorzi e altre organizzazioni, con finalita' coerenti con
gli scopi istituzionali dell'Universita' Cattolica; 
  h) la nomina dei Direttori  delle  sedi  e  degli  altri  dirigenti
amministrativi; 
  i) la designazione dei componenti del  Collegio  dei  Revisori  dei
conti; 
  l) gli organici dei docenti e dei ricercatori universitari; 
  m) le tasse e i contributi a carico degli studenti; 
  n) l'organizzazione delle strutture amministrative. 
 
                               Art. 18 
                         Comitato direttivo 
 
  1. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un  Comitato
direttivo. Questo e' composto da nove membri: 
  a) il Rettore che ne e' Presidente; 
  b) cinque membri eletti dal  Consiglio  di  amministrazione  tra  i
membri nominati dall'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori; 
  c) i tre professori eletti ai termini dell'art.  16,  primo  comma,
lettera g). 
  In caso di  impedimento  o  di  assenza  del  Rettore  il  Comitato
direttivo e' presieduto dal componente  con  maggiore  anzianita'  di
carica. Partecipa alle adunanze con voto consultivo e con il  compito
di redigere il verbale delle sedute il Direttore amministrativo. 
  2. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza  della
maggioranza dei componenti. Salvo diversa  maggioranza  prevista  dal
presente statuto, per la validita' delle deliberazioni e'  necessario
il voto favorevole della maggioranza dei presenti:  nelle  votazioni,
in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 
  3. Spetta al Comitato direttivo in sede istruttoria: 
  a) l'aumento o la diminuzione degli  organici  dei  docenti  e  dei
ricercatori universitari; 
  b) l'esame del bilancio  preventivo  e  del  rendiconto  consuntivo
dell'Universita' Cattolica; 
  c) la determinazione delle tasse e dei contributi  a  carico  degli
studenti; 
  d) l'esame delle proposte di variazioni al  bilancio  preventivo  e
delle operazioni finanziarie; 
  e) l'acquisizione e la vendita di immobili; 
      f) l'attivazione e la soppressione di corsi di laurea,  scuole,
dipartimenti, istituti. 
  4. Spettano al Comitato direttivo le seguenti  funzioni,  salvo  la
avocazione del Consiglio di amministrazione: 
  a)  il  conferimento  degli  insegnamenti  e  delle  collaborazioni
all'attivita'  didattica,  le  relative  nomine   e   i   conseguenti
trattamenti economici; 
  b) la  nomina  delle  delegazioni  per  la  stipula  dei  contratti
collettivi  di  lavoro  del  personale  amministrativo  e  tecnico  e
l'autorizzazione alla stipula degli stessi; 
  c) l'indennita' di carica al  Rettore  e  ai  docenti  titolari  di
uffici direttivi; 
  d) la determinazione degli organici del personale amministrativo  e
tecnico, le relative assunzioni  e  i  provvedimenti  concernenti  lo
stato giuridico e il trattamento economico,  nonche'  l'adozione  dei
provvedimenti disciplinari; 
  e)  l'accettazione  di  donazioni,   eredita',   legati,   lasciti,
contributi; 
  f) l'esame degli atti contenziosi e le determinazioni relative; 
  g)  l'attivazione  e  la  soppressione  di  centri  di  ricerca   e
interuniversitari,   corsi   di    perfezionamento    e    di    alta
specializzazione e dottorati di ricerca; 
      h) la proposta del regolamento di Ateneo per l'amministrazione,
la finanza e la contabilita'. 
  5. Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Comitato
direttivo l'esercizio delle seguenti funzioni: 
  a) la ripartizione dei contributi ministeriali; 
  b) l'indizione e l'aggiudicazione di gare per nuove  costruzioni  e
per opere di manutenzione straordinaria, nonche' per forniture; 
  c) le operazioni finanziarie; 
  d) le convenzioni straordinarie; 
  e) i compensi al di fuori dei contratti; 
  f) i riassetti organizzativi di sede  e  di  area  riguardanti  una
pluralita' di uffici. 
  6.  Il  Consiglio  di  amministrazione  puo'  inoltre  delegare  al
Comitato direttivo ulteriori  funzioni,  oltre  quelle  indicate  nei
commi terzo, quarto e quinto del presente articolo. 
 
                               Art. 21 
                         Consulta di Ateneo 
 
  1. Al  fine  di  promuovere  la  piu'  ampia  partecipazione  delle
componenti  della  comunita'  universitaria  alla  formazione   degli
indirizzi e delle scelte  di  interesse  generale  per  l'Universita'
Cattolica e' costituita la Consulta di Ateneo. 
  2. La Consulta di Ateneo e' composta da 58 membri: 
  a) dal Rettore, o suo delegato, che la presiede; 
  b) dall'Assistente ecclesiastico generale; 
  c) da cinquantacinque membri  in  rappresentanza,  rispettivamente,
dei  professori  di  prima  e   seconda   fascia,   dei   ricercatori
universitari,  del  personale  amministrativo  e  tecnico   e   degli
studenti. Essi sono eletti secondo modalita' definite dal regolamento
generale di Ateneo, le quali dovranno garantire l'articolazione della
rappresentanza  per  aree   scientifico-disciplinari   e   per   sedi
dell'Universita' Cattolica; 
      d) da  un  membro  individuato  dalla  «Fondazione  Policlinico
Universitario  Agostino  Gemelli»  tra  il  personale  alle   proprie
dipendenze. 
  La Consulta di Ateneo  elegge,  fra  i  suoi  componenti,  un  Vice
Presidente. 
  3. La Consulta di Ateneo formula valutazioni e indicazioni ai  fini
dell'elaborazione degli indirizzi di  programmazione  e  di  sviluppo
dell'Universita'  Cattolica,  della  migliore  organizzazione  e  del
funzionamento della stessa. Esprime pareri su ogni altra questione di
interesse  generale  per  la  comunita'  universitaria  ove  ne   sia
richiesta dal Rettore. 
  4. Non sono compatibili fra loro le cariche di Preside di  facolta'
e di componente della Consulta di Ateneo. 
 
                               Art. 23 
              Strutture didattiche, di ricerca, di alta 
             specializzazione e di assistenza sanitaria 
 
  1. Nell'Universita' Cattolica l'attivita' didattica  e  di  ricerca
viene svolta in modo coordinato nelle seguenti strutture: 
      1) Didattiche 
  a) Facolta'; 
  b) Scuole di specializzazione. 
      2) Di ricerca 
  a) Dipartimenti; 
  b) Istituti; 
  c) Centri di ricerca. 
      3) Di alta specializzazione 
        a) Alte scuole. 
      4) Di assistenza sanitaria 
  a) Policlinico universitario «A. Gemelli»; 
  b) altre strutture di assistenza sanitaria. 
  2.  Le  strutture  didattiche  sono  individuate  dal   regolamento
didattico di Ateneo. Le strutture di ricerca di cui ai punti 2, a)  e
2, b)  sono  individuate  dal  regolamento  generale  di  Ateneo.  Le
strutture di cui ai punti 2, c) e 3 sono individuate  rispettivamente
ai sensi degli artt. 34 e 28-bis. Le strutture di cui al punto 4 sono
individuate ai sensi dell'art. 37, nonche' con delibere del Consiglio
di amministrazione. 
  3. Rientra tra le strutture dell'Universita' Cattolica il Centro di
ricerche biotecnologiche con sede in Cremona, l'organizzazione  e  il
funzionamento del quale sara' disciplinato dal  regolamento  generale
di Ateneo in armonia con i principi del presente statuto. 
 
                               Art. 37 
               Policlinico Universitario «A. Gemelli» 
 
  1. Il Policlinico universitario «A. Gemelli», di  seguito  indicato
come  Policlinico  universitario,  e'  organizzato  e  gestito,   nel
rispetto delle norme vigenti in materia, in conformita'  ai  principi
della dottrina cattolica e in coerenza con  gli  scopi  istituzionali
dell'Universita' Cattolica.  Il  Policlinico  universitario,  con  le
strutture ad esso afferenti, e' un ospedale a rilievo nazionale e  di
alta specializzazione, ai sensi delle leggi vigenti. 
  2. Presso il  Policlinico  universitario,  gia'  gestione  speciale
dell'Universita' Cattolica, vengono esercitate attivita' didattiche e
di ricerca in campo biomedico e sanitario  strettamente  collegate  a
quelle della Facolta' di Medicina e chirurgia «A. Gemelli». 
  3. L'esercizio delle attivita'  del  Policlinico  universitario  e'
assunto  dalla   «Fondazione   Policlinico   Universitario   Agostino
Gemelli», di seguito denominata «Fondazione Gemelli», la quale svolge
in nome proprio tutte le attivita' di ricerca,  di  formazione  e  di
carattere assistenziale, operando in collegamento  con  l'Universita'
Cattolica e, in particolare, con la Facolta' di Medicina e  chirurgia
«A.  Gemelli»,  nell'ambito  della   formazione   e   della   ricerca
scientifica in campo biomedico e sanitario. 
  4.  Per  perseguire  e  verificare  la  coerenza  dell'azione   del
Policlinico universitario con i principi  della  dottrina  cattolica,
con gli scopi istituzionali,  le  linee  strategiche  e  di  sviluppo
dell'Universita'  Cattolica,  il  Rettore  convoca  incontri  con  il
Presidente della «Fondazione Gemelli» e con i vertici  amministrativi
dell'Universita' Cattolica e del Policlinico universitario. 
  5. I rapporti tra l'Universita' Cattolica e la «Fondazione Gemelli»
sono regolati da appositi accordi. 
 
                               Art. 61 
             Disposizioni applicabili in via transitoria 
 
  1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al  precedente
articolo continuano ad applicarsi, per le materie la  cui  disciplina
e' a essi demandata, le norme vigenti, sempreche'  non  incompatibili
con il presente statuto. 
  2. Le disposizioni relative alla nomina e alla durata in carica del
Rettore, dei Presidi, dei Presidenti dei  Consigli  di  corso  e  dei
Direttori dei dipartimenti e degli istituti si applicano a  decorrere
dal primo rinnovo dell'ufficio dopo l'entrata in vigore del  presente
statuto. 
  3. Si applicano alle attivita' della «Fondazione Gemelli» di cui al
precedente art. 37 le disposizioni di carattere transitorio  previste
dall'«Atto costitutivo di Fondazione» del 21 novembre 2014, ovvero da
modifiche o integrazioni apportate allo stesso.».